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Bonus Fiscale, i Deputati Lulli e Fluvi (PD) rivolgono nuove interrogazioni al Ministro Scajola Gli onorevoli Andrea Lulli,
della X Commissione Industria, Commercio e Turismo e Alberto Fluvi, della VI
Commissione Finanze della Camera dei Deputati, hanno rivolto al Ministro dello
Sviluppo Economico Claudio Scajola interrogazioni parlamentari intese a ricevere
chiarimenti sulle intenzioni del Governo relativamente agli impegni sottoscritti
in riferimento al provvedimento di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa
dei gestori della rete carburanti per il 2009 e 2010. ATTO CAMERA Firmatari Primo firmatario: LULLI ANDREA Destinatari Stato iter: presentata da LULLI. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2, comma 554, lettera f), della stessa legge n. 244 stabilisce che «le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare: (...) f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»; in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è stato adottato il 28 febbraio 2008 ed ha stabilito che «le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488 del 1992 sono accertate nella misura complessiva di 785.000.000,00 di euro»; l'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha poi stabilito che «(...) le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2»; sull'argomento è intervenuto uno specifico protocollo d'intesa tra Ministro dello sviluppo economico ed associazioni di categoria, siglato il 20 giugno 2008 che espressamente prevede: al punto 3 la «Trasformazione in intervento normativo strutturale del provvedimento di deduzione forfetaria del reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, previsto, da ultimo, nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 commi 168 e 554 lettera f) (Legge finanziaria 2008)»; il provvedimento atteso è di vitale importanza per la categoria dei gestori e, difatti, è stato oggetto di proroghe concesse senza soluzione di continuità, nel corso dell'ultimo decennio, da tutti i Governi. La mancata attuazione del provvedimento spingerebbe alla chiusura migliaia di esercizi della distribuzione carburanti già messi a dura prova dalla crisi dei consumi, dalla contrazione dei margini, dall'inasprimento delle spese di gestioni; non si ha notizia, finora, se vi siano (e quante) somme rimanenti da destinare all'obiettivo della copertura (anche parziale) dei costi relativi all'ulteriore proroga del «bonus fiscale» previsto dalla norma in oggetto -: quale sia l'impegno finanziario necessario alla copertura del provvedimento e se si sia provveduto alla necessaria copertura; quali siano i tempi previsti
per dare attuazione all'impegno legislativo in favore dei gestori della rete
carburanti, considerato che il quadro normativo impone una soluzione entro il
prossimo 30 ottobre, come previsto dalla legge n. 488 del 1992. ATTO CAMERA Commissione assegnataria Destinatari Stato iter: Fasi iter: Interrogazione a risposta in Commissione 5-01931 presentata da FLUVI. - la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), prevede, all'articolo 1, comma 168, interventi di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti (e, in particolare, l'applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante; l'articolo 2, comma 554, lettera f), della stessa legge n. 244 stabilisce che «le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare: (...) f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»; in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è stato adottato il 28 febbraio 2008 ed ha stabilito che «le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992 sono accertate nella misura complessiva di 785.000.000,00 di euro»; l'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha poi stabilito che «(...) le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2»; sull'argomento è intervenuto uno specifico protocollo d'intesa tra Ministro dello sviluppo economico ed associazioni di categoria, siglato il 20 giugno 2008 che espressamente prevede: (...) punto 3: "Trasformazione in intervento normativo strutturale del provvedimento di deduzione forfetaria del reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, previsto, da ultimo, nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 commi 168 e 554 lettera f) (Legge finanziaria 2008)" (...)»; il provvedimento atteso è di vitale importanza per la categoria dei gestori e, difatti, è stato oggetto di proroghe concesse senza soluzione di continuità, nel corso dell'ultimo decennio, da tutti i Governi. La mancata attuazione del provvedimento spingerebbe alla chiusura migliaia di esercizi della distribuzione carburanti già messi a dura prova dalla crisi dei consumi, dalla contrazione dei margini, dall'inasprimento delle spese di gestioni; non si ha notizia, finora, se vi siano (e quante) somme rimanenti da destinare all'obiettivo della copertura (anche parziale) dei costi relativi all'ulteriore proroga del «bonus fiscale» previsto dalla norma in oggetto -: quali siano i tempi previsti per dare attuazione all'impegno legislativo in favore dei gestori della rete carburanti, considerato che il quadro normativo impone una soluzione entro il prossimo 30 ottobre, previsto dalla legge n. 488 del 1992. (5-01931) |